incendio-boschivo-doloso
Puntuali come il caldo africano, con il drammatico devastante esordio del fuoco in Sardegna (seguito subito a ruota da altri importanti focolai, specialmente in Sicilia), sono arrivati anche quest’anno gli incendi boschivi. Al mondo ci sono poche cose più desolanti di un bosco incendiato: al posto della vita, di un naturale polmone contro l’inquinamento o di una fonte di guadagno non rimane che un paesaggio spettrale contraddistinto solo dagli scheletri carbonizzati degli alberi. Proprio perché non riesco a farmi una ragione dello scempio che ogni anno si ripete inesorabile, ho provato, nei limiti di un blog come questo, ad approfondire un po’ l’argomento cominciando dalle leggi che regolano la materia.

Innanzitutto va detto che nel nostro ordinamento giuridico è sempre esistito il reato di incendio doloso, inteso come delitto contro l’”incolumità pubblica”. Nell’articolo 423 del codice penale infatti  si legge che:

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

Questo reato è stato però rivisto e corretto dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353,  “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” che intruduce, con l’articolo 11, importanti modifiche al codice penale, con l’aggiunta degli articoli 423-bis, 424 e 425:

423-bis. Incendio boschivo
1. Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
2. Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
4. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

424. Danneggiamento seguito da incendio
1.Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.
3. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’articolo 423-bis.

425. Circostanze aggravanti
1. Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:
1. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2. su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3. su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4. su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

Queste dunque le pene previste per questo tipo di reato che sulla carta dovrebbero essere un buon deterrente (con l’aggravante di danno “grave, esteso e persistente all’ambiente” previsto dal comma 4 del 423-bis, la pena aumenta della metà e può arrivare a 15 anni di reclusione) ma in realtà, osservando i dati sugli incendi in Italia, non sembrano scoraggiare un granché.

Gli ultimi dati disponibili sul sito del Corpo Forestale dello Stato si riferiscono al 2008 ci dicono che l’anno scorso gli incendi boschivi sono stati 5.868 e hanno interessato 44.591 ettari. La buona notizia è che il numero di incendi, rispetto al 2007, è diminuito del 50% e addirittura dell’80% la superficie totale percorsa dalle fiamme (227.729 ettari nel 2007, 44.591 nel 2008); diminuiscono sensibilmente anche la superficie boscata bruciata (116.602 ettari del 2007 contro i 18.714 del 2008) e quella non boscata (111.127 ettari del 2007 contro i 25.877 del 2008). A ridimensionare, almeno in parte, queste promettenti cifre il fatto che il 2007 è stato un vero e proprio annus horribilis come del resto è possibile verificare scaricando il grafico che riporta l’andamento degli incendi dal 1970 al 2007, anno nel quale si sono avvicinate e di molto le tragiche cifre degli anni ’80 e ’90: qui trovate una breve analisi dei dati. La regione più colpita è la Campania con 903 incendi seguita da Calabria (800), Sardegna (723), Sicilia (549), Puglia (536), Toscana (498), Basilicata (331), Liguria (323), Lazio (280), Piemonte (213), Molise (132), Lombardia (125), Umbria (113), Emilia Romagna (103), Abruzzo (77), Friuli Venezia Giulia (60),  Marche (56),  Veneto (34),  Valle d’Aosta (10), e Trentino Alto Adige (2). Stride come sempre la differenza tra nord e sud d’Italia (903 la Campania contro i 2 del Trentino Alto Adige) ma questo, si sa, è discorso troppo lungo che parte da lontano…
Cosa è possibile fare dunque per fermare lo scempio degli incendi boschivi? da comuni cittadini non molto ma qualcosa si può fare. Innanzitutto lo strumento più rapido ed efficace per rendersi utile è il numero verde 1515 dove segnalare incendi o situazioni anomale; è vero che non si tratta di prevenzione ma la segnalazione tempestiva di un focolaio può scongiurare un incendio di maggiore gravità e ridurre di molto i danni per l’ambiente. È comunque fondamentale, per circoscrivere al minimo i potenziali rischi, adottare poche regole e precauzioni che trovate elencate sempre sul sito del Corpo Forestale.
Le decisioni di maggior efficacia devono essere prese però da chi di dovere, e qui casca l’asino. Come ricorda Antonio Cianciullo sul suo blog Eco-logica, nel periodo tra il 2000 e il 2005 l’allora presidente del parco dell’Aspromonte, Tonino Perna, divise il territorio del parco in nove zone affidandole a un’associazione di volontariato dando loro il 50% dei compensi subito e l’altra metà a fine stagione, con un’unica condizione: la superficie bruciata doveva essere inferiore allo 0,4% dell’intera area. Ebbene, l’esperimento funzionò talmente bene che, rispetto al resto della provincia di Reggio Calabria, gli incendi per chilometro quadrato furono otto volte inferiori e la spesa 25 volte più bassa. Secondo voi questo metodo è stato ripetuto?
Foto di lorca56